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Imposta sulle transazioni finanziarie

La Commissione Europea ha presentato Il 14 febbraio 2013 la proposta di direttiva COM (2013) 71 che attua una cooperazione rafforzata tra undici Stati membri nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

Così come richiesto dai Paesi cooperanti - Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna -, la proposta della Commissione trae origine dalla formale presa d’atto del Consiglio, nel giugno 2012, di raggiungere in tempi brevi un accordo unanime sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE del 28 settembre 2011 – COM 2011(594).

La proposta della Commissione è finalizzata ad assicurare nuove entrate tributarie, a disincentivare le attività finanziarie più “speculative” ed a consentire un miglior funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari, eliminando i potenziali conflitti tra tributi esistenti negli Stati membri di natura analoga.

Il principio generale da seguire ai fini della tassazione delle transazioni finanziarie sarebbe quello di residenza, per cui almeno una delle parti della transazione deve essere un ente finanziario la cui residenza deve essere stabilita in uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata. E’ stato tuttavia introdotto per taluni strumenti finanziari il principio di emissione, complementare a quello della residenza. L’aliquota minima applicabile fissata a livello comunitario ed elevabile dal singolo Stato membro è dell’0,01% per i contratti derivati e dello 0,1% per le transazioni finanziarie diverse. La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo della transazione per titoli ed altri prodotti finanziari e dal valore nozionale del contratto sottostante per i derivati.

In considerazione della portata innovativa della proposta e del vivace dibattito che ne è scaturito, il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto necessario procedere ad una consultazione pubblica aperta a tutti gli interessati, conclusasi il 30 aprile 2013, per offrire la possibilità, ad una vasta platea, di fornire osservazioni e commenti utili sulla proposta di direttiva.

A tale scopo è stata predisposta un’apposita applicazione accessibile dal sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze, www.finanze.it, strutturata in una pagina di presentazione con accesso alla procedura di trasmissione dei contributi.

DESTINATARI

L’iniziativa è stata rivolta a quattro categorie di Utenti: 1) Associazione economico professionale, 2) Professionista, 3) Centro di Ricerca/Università, 4) Privato cittadino.

ESITI

In risposta alla consultazione pubblica sono pervenuti 7 contributi dalla categoria Associazione economico professionale.

Dai contributi sono emerse osservazioni rispetto alle seguenti questioni:

Commenti generali sulla proposta

Deve rilevarsi in primo luogo che non tutti gli Utenti si sono espressi sul merito generale della proposta, preferendo sottolineare aspetti e criticità di natura più specifica. Ciò premesso, il 50% di quanti hanno esposto commenti generali giudicano favorevolmente la proposta, mentre il restante 50% valuta negativamente la stessa.

I soggetti favorevoli hanno evidenziato la possibilità di evitare una proliferazione di iniziative legislative da parte degli Stati membri nonché il contrasto dei fenomeni speculativi.

I soggetti contrari alla proposta sottolineano i rischi distorsivi dell’imposta e l’impatto dannoso sul funzionamento del mercato finanziario anche con riferimento al più ridotto ambito di applicazione territoriale rispetto alla proposta originaria.

Il 29% degli Utenti ritengono necessario far sì che l’imposta comunitaria che si intende introdurre rispetti l’impianto di tassazione previsto dall’imposta sulle transazioni finanziarie approvata a livello nazionale. Il 14% degli Utenti richiama esplicitamente il rischio di rilocalizzazione delle transazioni.

Base imponibile e aliquote applicabili

La proposta di direttiva prevede l’applicazione di un’aliquota pari all’0,01% per i contratti derivati e dello 0,1% per le transazioni finanziarie diverse. La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo della transazione per titoli ed altri prodotti finanziari e dal valore nozionale del contratto sottostante per i derivati.

A tale riguardo, l’uso dell’ammontare nozionale quale base imponibile per i derivati, determinerebbe, per il 14% degli Utenti, un onere sproporzionato.

Il 14% degli Utenti ritiene di difficile applicazione la disposizione di cui all’articolo 6 della proposta che prevede le necessità di individuare quale base imponibile il maggior valore tra prezzo di mercato e corrispettivo.

Quanto alle aliquote, il 14% degli Utenti ritiene debba essere previsto un tasso maggiore per le operazioni non concluse sui mercati regolamentati. La medesima percentuale ritiene che le aliquote applicabili ai derivati ed alle azioni debbano essere equiparate. Il 14% dei contributi, è contrario alla possibilità offerta agli Stati membri di aumentare le aliquote previste.

Destinazione del gettito

Il 14% degli Utenti ritiene che il gettito derivante dall’imposta sulle transazioni finanziarie debba essere utilizzato per la spesa sociale, la lotta alla povertà ed ai cambiamenti climatici. •

Campo di applicazione e soggetti passivi

Il 29% degli Utenti ha esplicitamente affermato di ritenere in generale il campo di applicazione troppo ampio, tuttavia, la totalità dei partecipanti alla consultazione ha individuato specifici soggetti o operazioni dei quali auspica l’esenzione.

Il 71% degli Utenti ritiene debba essere esentata dall’imposta l’operazione di sottoscrizione di contratti derivati aventi fini di copertura, in quanto utili per il buon funzionamento e la stabilità del sistema finanziario.

La medesima percentuale, per motivi analoghi, ritiene debbano essere esentati i contratti pronti contro termine (repurchase agreement, REPO).

Il 71% dei partecipanti alla consultazione è dell’idea che non debbano essere tassate le operazioni infragruppo, al contrario di quanto previsto dalla proposta.

Il 29% degli Utenti ritiene debbano essere esentate le operazioni su titoli di Stato, anche sul mercato secondario. Il 14% auspica un’esenzione delle obbligazioni emesse da soggetti privati.

Il 14% dei partecipanti alla consultazione pubblica ritiene debbano essere esentate le transazioni concluse su mercati non regolamentati (over-the-counter) e la medesima percentuale è favorevole all’esenzione delle commodities energetiche o in subordine delle operazioni in cui sono controparti società del settore dell’energia.

Il 57% degli Utenti ritiene necessario esentare dall’imposta i market makers, per il loro ruolo di sostegno alla liquidità, mentre il 29% dei partecipanti alla consultazione pubblica ritiene necessaria l’esenzione delle operazioni compiute da fondi pensione.

Quanto alla tassazione delle operazioni compiute anche da soggetti che non sono enti finanziari (c.d. shadow banking), il 29% degli Utenti si esprime negativamente, mentre il 14% è favorevole.

Momento impositivo

Il 29% degli Utenti ritiene che l’imposta comunitaria che si intende introdurre non debba tenere in considerazione le operazioni intraday ma debba essere applicata soltanto a seguito del netting, così come accade per l’imposta nazionale.

Il 14% dei partecipanti alla consultazione è dell’avviso che, così come per l’imposta nazionale, debba essere assoggettata ad imposta soltanto l’operazione di acquisto.

La medesima percentuale di Utenti ritiene che il momento rilevante per l’imposizione debba essere quello del regolamento e non quello dell’esecuzione.

Altre osservazioni pervenute:

Il 14% degli Utenti ritiene potenzialmente contrastanti con il diritto interno le norme c.d. antiabuso di cui agli articoli 13 e 14 della proposta.

La medesima percentuale dei partecipanti alla consultazione pubblica ritiene problematica la previsione di una responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta (di cui all’articolo 10, par. 3 della proposta), in particolare con riguardo alle operazioni che avvengono con soggetti situati al di fuori della giurisdizione ITF.

Infine, il 14% degli Utenti ritiene potenzialmente problematica la disposizione con la quale si concede alla Commissione la possibilità di emanare atti delegati nonché atti di esecuzione allo scopo di assicurare uniformità nel meccanismo di applicazione dell’imposta.