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Monitoraggio entrate tributarie

L'articolo 14 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) prevede una serie di disposizioni volte al controllo e monitoraggio dei conti pubblici, delineando in maniera puntuale gli adempimenti, la relativa cadenza temporale e i soggetti competenti. In particolare, il comma 5 dell'articolo stabilisce che:

  • il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento;
  • il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno;
  • le relazioni sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 dell'articolo 14 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrate, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, comprese quelle regionali e degli enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

Sui dati mensili di gettito, distintamente per le entrate tributarie e contributive, acquisiti nel corso del mese successivo, si effettua separatamente, per competenza e cassa, un'analisi e un raffronto con i dati relativi al corrispondente periodo dell'anno precedente, operando le necessarie rettifiche e/o integrazioni per rendere omogeneo il confronto dei gettiti.

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