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1864 Imposta di fabbricazione e consumo. Le Accise

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Una funzione rilevante nell'ordinamento fiscale dell'Italia unitaria era rivestita dalle imposte sui consumi e, segnatamente, dai dazi e dalle gabelle. Relativamente alle gabelle, un importante ruolo era esercitato dalle imposte di fabbricazione, che colpivano indirettamente il consumo di prodotti prestabiliti.

L'obbligazione tributaria nasceva nel momento della produzione del prodotto. Ne esistevano di diverse specie: la tassa sulla birra e sulle acque gassate, che fu la prima ad essere introdotta nel 1864; la tassa su polveri ed altre materie esplosive (1869), sugli spiriti (1870), sulla cicoria preparata per caffè (1874), sullo zucchero (1877), sull'olio di semi (1881) e sui fiammiferi (1896).

L'attività di accertamento presso il fabbricante era esercitata dagli agenti della finanza e la commisurazione della quantità di prodotto era effettuata in due modi: direttamente dai funzionari del fisco oppure attraverso misuratori meccanici.

Il R.D.L. 20 marzo 1930, n. 141 abolì poi i dazi interni di consumo ed istituì le cosiddette imposte di consumo, disciplinate dal Testo Unico sulla Finanza Locale di cui al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175. La riscossione delle medesime avveniva, di regola, in seguito a dichiarazione del contribuente e mediante l'applicazione della tariffa alle materie imponibili; l'amministrazione poteva stipulare convenzioni di abbonamento con i singoli contribuenti e poteva disporre, altresì, che la riscossione dell'imposta, ad esempio quella gravante su dolciumi, cacao, cioccolato ed altri generi, avvenisse tramite abbonamento obbligatorio. All'accertamento ed alla relativa riscossione dell'imposta sui comuni si poteva provvedere direttamente o tramite appalto, che poteva essere conferito a canone fisso o ad aggio.

Con il RDL 334/1939, convertito nella legge n.739/1939, fu poi istituita un’imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, inclusi i carburanti.

Tali imposte di fabbricazione, applicate con aliquote differenziate ai singoli prodotti considerati, sono state nel tempo utilizzate (specie con riferimento ai carburanti) per far fronte ad impellenti esigenze economiche dello Stato derivanti da eventi eccezionali quali, ad esempio:

  • la guerra di Etiopia del 1935;
  • la crisi di Suez del 1956;
  • il disastro del Vajont del 1963;
  • l'alluvione di Firenze del 1966;
  • il terremoto del Belice del 1968;
  • il terremoto del Friuli del 1976;
  • il terremoto dell'Irpinia del 1980;
  • la guerra del Libano del 1983.

Le suddette imposte di fabbricazione sono state tutte soppresse a decorrere dal 1993.

Le accise

Il vocabolo “accisa” deriva dal termine latino accisus participio passato di accido-accidere, ovvero “cadere sopra”. Con le accise, infatti, lo Stato ‘cade sopra’ un determinato prodotto, prelevando un’imposta al momento della fabbricazione o del consumo del medesimo, nonché all’atto della sua importazione nel territorio dello Stato.

Il regime generale dell’accisa viene istituito in ambito comunitario con l’entrata in vigore della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, che sancisce l’armonizzazione di tale tributo tra gli stati membri. Esso è applicabile a specifiche categorie di prodotti (prodotti energetici, tabacchi lavorati, bevande alcoliche) e grava sulla quantità anziché sul prezzo.

La nuova disciplina comunitaria, cui contribuiscono anche le disposizioni contenute nelle direttive 92/82/CEE, 92/83/CEE e 92/84/CEE, riguarda in particolare: la struttura delle accise e i principi che presiedono alla determinazione del campo di applicazione del tributo in questione anche con riferimento alle agevolazioni accordate ai singoli prodotti, agli impieghi e ai relativi sistemi di controllo e riscossione; la libera concorrenza per i prodotti soggetti ad accisa, le norme sul deposito e la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa; il processo di avvicinamento delle aliquote di accisa in ambito comunitario.

In ambito nazionale le disposizioni unionali vengono trasfuse nel decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, ovvero il testo unico delle accise (TUA), contenente le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative. Attualmente esso disciplina i prodotti energetici (compresi i carburanti e i combustibili per riscaldamento), i prodotti alcolici, i tabacchi lavorati e l’energia elettrica.

Il TUA ha subìto nel tempo alcune modifiche a seguito dell’emanazione anche di altre direttive europee in materia, quali ad esempio la direttiva 2003/96/CE - che ha ristrutturato il quadro comunitario della tassazione per i prodotti energetici e dell’elettricità nonché fissato aliquote minime che tutti gli Stati membri devono rispettare in relazione ai vari impieghi dei prodotti sottoposti ad accisa - e la direttiva 2008/118/CE, anch’essa relativa al regime generale delle accise e che ha abrogato la direttiva 92/12/CEE.

In virtù della tipologia di imposizione tributaria che rappresenta, l’accisa costituisce per lo Stato un importante strumento finanziario che può essere efficacemente utilizzato anche per finalità extra-fiscali o nell’ambito più ampio delle manovre finanziarie, poiché piccole variazioni delle aliquote di accisa garantiscono allo Stato un nuovo e maggiore gettito in tempi alquanto ridotti.

Come accaduto per le imposte di fabbricazione, infatti (eccetto alcuni casi di riduzione delle relative aliquote stabiliti dal legislatore italiano), anche le aliquote di accisa sui carburanti hanno subìto nel tempo alcuni aumenti finalizzati a reperire urgentemente nuove entrate tributarie per fronteggiare eventi improvvisi, come la missione UNMIBH in Bosnia Erzegovina nel 1996, o per finanziare interventi strutturali dello Stato, come ad esempio il rinnovo dei contratti di lavoro per il trasporto pubblico locale o la manutenzione e la conservazione dei beni culturali nazionali.