???main.contenutipagina??? | ???main.menuprincipale??? | ???main.ricerca???

1922 Imposta straordinaria sul patrimonio

impostasulpatrimonio.jpg_659878299

Ha carattere personale in quanto colpisce il patrimonio complessivo delle persone fisiche. In Italia un'imposta straordinaria sul patrimonio fu istituita dopo la prima guerra mondiale (con il R.D.L. 5 febbraio 1922, n. 78) allo scopo di effettuare un prelievo straordinario sulla ricchezza nazionale; essa colpiva sia le persone fisiche sia gli enti collettivi (escluse le società per azioni) il cui patrimonio imponibile, valutato alla data fissa del 1° gennaio 1920, raggiungesse il valore di lire 50.000. Negli anni tra il 1936 e il 1938 le eccezionali esigenze della finanza statale (guerra d'Africa) determinarono la successiva istituzione di altre tre imposte patrimoniali, anch'esse di carattere straordinario: sulla proprietà immobiliare (con il R.D.L. 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito dalla legge n. 151 del 14 gennaio 1937), sul capitale delle società per azioni (con il R.D.L. 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito dalla legge n. 19 del 13 gennaio 1938), sul capitale delle aziende industriali (con il R.D.L. 9 novembre 1938, convertito dalla legge n. 250 del 19 gennaio 1939).

Successive nuove imposte straordinarie sul patrimonio furono introdotte nel 1947 a causa della eccezionale esigenza della situazione finanziaria in cui versava lo Stato. La legge n. 143 del 1° settembre 1947 disciplinò tre distinti tributi: l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti e l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio. La prima aveva carattere personale e colpiva il patrimonio complessivo delle persone fisiche, da ciascuna di esse posseduto alla data del 28 marzo 1947. Erano soggetti all'imposta i beni sia del cittadino che dello straniero esistenti nello Stato; erano colpiti anche i beni del cittadino residente esistenti al di fuori dello Stato. L'imposta era fortemente progressiva, in quanto l'aliquota saliva dal 6 per cento per i patrimoni di tre milioni al 61,61 per cento per i patrimoni di un miliardo e mezzo ed oltre.

Il patrimonio imponibile delle società le cui azioni erano quotate in borsa si determinava sulla media dei prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio / 31 marzo 1947; per le società non quotate il patrimonio si calcolava in base ai valori del trimestre stesso, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione e, per le aziende industriali e commerciali, del valore dei vari elementi che lo componevano. Il terzo tributo, vale a dire l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, non era che un temporaneo inasprimento dell'imposta ordinaria sul patrimonio dovuta per il 1947. Nel 1992 il governo Amato, al fine di evitare un ulteriore dissesto finanziario e permettere alla lira di restare agganciata al sistema monetario europeo, impose un prelievo forzoso del 6 per mille su tutti i conti correnti bancari. Le eccezioni di incostituzionalità contro quel decreto furono successivamente respinte dalla Corte Costituzionale.