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Imposizione indiretta

Il processo di armonizzazione nell'ambito dell'imposizione indiretta è stato orientato dalla necessità di assicurare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e la realizzazione del mercato unico.
L'introduzione di una disciplina comunitaria sull'Iva risale al 1967. Con le prime Direttive IVA (Direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE) sono state poste le basi di un sistema comune sull'imposta sul valore aggiunto. La VI Direttiva Iva (77/388/CEE) ha armonizzato la base imponibile dell'imposta dando un quadro organico più completo all’armonizzazione dell’imposta. Attualmente il regime è disciplinato dalla Direttiva Iva rifusa 2006/112/CE, successivamente modificata dalla Direttiva 2008/117/CE.
Gli Stati membri applicano, nell'ambito del regime Iva, un'aliquota non inferiore al 15% e, a titolo facoltativo, una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, per determinati prodotti o servizi tassativamente indicati.
Dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore delle modifiche del sistema IVA relative al luogo di tassazione delle prestazioni di alcuni servizi. Per i servizi resi elettronicamente al consumatore finale, nonché per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, il luogo di tassazione ai fini dell’IVA dell’operazione è considerato in principio il luogo in cui il servizio è reso. Contemporaneamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul luogo di tassazione delle prestazioni dei servizi resi elettronicamente, dei servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, è stato istituito il Mini One Stop Shop (MOSS) per la semplificazione degli adempimenti fiscali dei soggetti passivi che prestino tali servizi all’interno del territorio dell’Unione europea.
Il Moss è un regime facoltativo adottato in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione , per i servizi sopra indicati resi al  consumatore finale, prestati in altri Stati membri. In virtù di tale regime, un  soggetto passivo registrato al Mini Sportello Unico di uno Stato membro (detto per questo Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi e residenti in altri Stati membri (detti Stati membri di consumo), e versa allo Stato membro di identificazione l’IVA dovuta per tutte le operazioni concluse. Tali dichiarazioni vengono poi trasmesse con i relativi versamenti IVA dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
Possono registrarsi al Mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’Unione Europea, sia quelli stabiliti al di fuori di essa (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/moss/scheda-info-moss)

Nel 1992 è stato introdotto un regime generale e definitivo per la detenzione, la circolazione ed il controllo dei prodotti soggetti ad accisa (Direttiva 92/12/CEE). Tale regime prevede che le accise siano assolte all'atto dell'immissione al consumo del prodotto, secondo l'aliquota vigente nello Stato del consumo. Attualmente, il regime generale delle accise è disciplinato dalla Direttiva 2008/118/CE.
A completamento del regime generale sono state dettate alcune Direttive di armonizzazione per le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati e prodotti energetici e l’elettricità.