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Scissione dei Pagamenti – d.l. n. 50/2017

Scissione dei Pagamenti – d.l. n. 50/2017
L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2015, versano direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Con l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso a:
A)    tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
B)    le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
C)    le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
D)    le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
E)    le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
F)    le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
In data 27 giugno 2017 è stato emanato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 50/2017, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dello stesso articolo.
Nell’ambito di detto decreto l’articolo 1, capoverso 5-ter, comma 1, prevedono che, per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, l’individuazione delle società controllate e delle società incluse nell’indice FTSE MIB, avvenga con la pubblicazione di elenchi sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze.
In questo contesto, il Dipartimento delle finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli elenchi relativi che possono essere prelevati come segue:
1)    elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A):
2)    elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E):
3)    elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E) :
4)    elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E) :
5)    elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F):
I soggetti interessati possono segnalare, entro il giorno 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle finanze, che provvederà prontamente alla revisione degli elenchi stessi.
Le segnalazioni dovranno essere trasmesse alla seguente casella di posta elettronica: df.dg.uff05@finanze.it

Roma, 28 giugno 2017.