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Disposizioni urgenti in materia fiscale

Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Con la legge di conversione diventano operative le numerose novità contenute nel provvedimento come modificate nel corso dell’iter parlamentare. Tra le misure da segnalare anche le nuove regole sulle compensazioni e le modifiche al calendario fiscale, con le nuove scadenze per la presentazione del modello 730 e l’invio dell’esterometro.
In particolare:

  • l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili consentirà alcuni vantaggi in favore di esercenti e acquirenti che si avvarranno della lotteria degli scontrini, il cui avvio slitta dal 1° gennaio al 1° luglio 2020. Ai sensi dell’art. 19 del decreto, infatti, in caso di pagamenti effettuati medianti strumenti elettronici, nell’ambito della lotteria sono messi in palio premi speciali in denaro. Un apposito provvedimento attuativo definirà le modalità di partecipazione alla lotteria e i relativi premi;
  • il calendario fiscale subisce delle modifiche per l’assistenza fiscale con il 730 che, dal 2021, potrà essere presentato fino al 30 settembre di ciascun anno. Viene inoltre prevista una finestra mobile di invio delle dichiarazioni che consentirà ai contribuenti di non subire ritardi nell’erogazione dei crediti fiscali chiesti a rimborso;
  • per quanto concerne l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio si prevede che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l’amministrazione finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Con una modifica inserita in sede di conversione, inoltre, passa da trimestrale a semestrale il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche se gli importi dovuti non superano la soglia di 1.000 euro annui;
  • si segnala l’introduzione del ravvedimento operoso per i tributi locali possibile fino al momento dell’accertamento del comune o dell’ente territoriale e la diminuzione della periodicità dell’esterometro che non dovrà più essere presentato con cadenza mensile bensì trimestrale;
  • il saggio di interesse di mora applicato al versamento rateizzato dei tributi o per i ritardati pagamenti e i rimborsi da una misura normativa fissata in un range compreso tra lo 0,5 e il 4,5% passa a un intervallo tra lo 0,1 e 3%.

Si evidenziano le misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali

  • Contrasto alle indebite compensazioni
    Gli articoli 1 – 2 e 3 prevedono una stretta alle compensazioni sia in caso di accollo del debito d’imposta altrui, sia in caso di cessazione di partita IVA.
  • Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera
    Nel caso in cui un committente affidi ad una impresa l'esecuzione di un servizio o di un’opera, costui sarà obbligato a versare le ritenute fiscali al posto delle aziende appaltatrici e subappaltatrici alle quali abbiano affidato i lavori. Tale disposizione troverà applicazione non solo per i contratti di appalto, ma anche per i contratti non nominati o misti, nonché per i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, laddove l'oggetto del contratto sia l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice. Si prevede, per tale settore, l'estensione del meccanismo del reverse charge che verrà applicato anche agli appalti con prevalente utilizzo di manodopera.
  • Carburanti
    Il provvedimento interviene anche in tema di evasione nel campo delle accise e dei carburanti, in particolare per il sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, per cui viene introdotto un termine temporale più restrittivo rispetto al precedente. Vengono introdotte disposizioni dirette a coordinare ed uniformare i requisiti di affidabilità e onorabilità che debbono possedere i soggetti che operano nella filiera distributiva e vengono modificati i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo ed industriale.
  • Veicoli fiscalmente usati
    Al fine di contrastare le frodi nel settore dell'acquisto di veicoli fiscalmente usati viene introdotto l'obbligo di verifica preventiva dell'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA con modello F24, così equiparando le operazioni effettuate dai titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.
  • Semplificazioni fiscali
    Con inizio dalla data del 1° luglio 2020, ed in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili ai soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA. Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021, sarà messa a predisposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.
  • Modifiche al regime dell’utilizzo del contante – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
    Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il divieto di utilizzo del contante viene fissato a 2.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro. Sono previste sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti tramite Bancomat. Dal 1° luglio 2020, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali, sarà riconosciuto agli esercenti attività di impresa e professionisti, un credito d’imposta, da usare in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, purché nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro.

Disposizioni in materia di giochi

  • Registro unico degli operatori del gioco pubblico
    Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, nonché il diffondersi del gioco illegale e di perseguire un assetto razionale sul territorio dell'offerta del gioco pubblico, verrà istituito, presso l'Agenzia delle dogane e nei monopoli, con decorrenza 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L'iscrizione al Registro costituirà titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico e detta iscrizione sarà obbligatoria anche per chi sia già titolare dei diritti e dei rapporti in esso previsti alla data del 27 ottobre 2019. Inoltre, è prevista una revisione della tassazione: con decorrenza 10 febbraio 2020, il PREU è fissato nella misura del 23% per lo slot machine (attualmente è del 21,6%) e del 9% sulle video lottery (attualmente è del 7.9%). Non potranno essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco al pubblico, operatori economici che abbiano commesso violazioni accertate in via definitiva agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o del pagamento dei contributi previdenziali.

Ulteriori disposizioni fiscali

  • Società di progetto
    Le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari, anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell’articolo 96 del TUIR, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.
  • Incentivi Conto Energia
    In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, il contribuente ha facoltà di mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica, a condizione che si effettui il pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, e l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
  • Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018
    L’intento di questa riapertura è di evitare una disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019. Pertanto, è stata prorogata al 30 novembre la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, del DL n°119/2018 per la prima o unica rata della rottamazione ter.
  • Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
    Con decorrenza 2020 viene istituita una nuova imposta, denominata imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), diversa dall'IMU, che riguarderà solo le piattaforme marine per la coltivazione di idrocarburi situate entro i limiti del mare territoriale ex art. 2 del Codice della navigazione. L'aliquota sarà fissata nella misura del 10,6 per mille.

Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti

  • Pene reati tributari
    Il Decreto prevede l’inasprimento delle pene per i reati tributari, con particolare riferimento per il reato di “dichiarazioni fraudolente mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti” è stabilito un aumento del limite massimo della pena comminata per il reato in parola che passerà dai sei a otto anni di reclusione.
  • Quota versamenti in acconto
    A partire dal 28 ottobre 2019 per i contribuenti soggetti agli Isa, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento. Ovviamente fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.