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Aliquote

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

  • approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
  • pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
    Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella (disponibile anche in formato pdf).

 

Fattispecie

Norma di riferimento

Aliquota stabilita dalla legge

Aliquota minima che può essere stabilita dal comune

Aliquota massima che può essere stabilita dal comune

Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)

Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7

art. 1, c. 740,

L. n. 160/2019

Esente

non previsto

Abitazione principale di categoria catastale

A/1, A/8 e A/9

* si applica una detrazione di euro 200

art. 1, c. 748,

L. n. 160/2019

0,5%*

0

0,6%*

0,68%

Fabbricati del gruppo catastale D

art. 1, c. 753,

L. n. 160/2019

0,86%
(0,76% riservato allo Stato)

0,76%

1,06%

1,14%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)

art. 1, c. 751,

L. n. 160/2019

0,1%
(esenti dal 2022)

0

0,25%
(esenti dal 2022)

non previsto/esenti dal 2022

Fabbricati rurali strumentali

art. 1, c. 750,

L. n. 160/2019

0,1%

0

0,1%

non previsto

Altri fabbricati

(fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)

art. 1, c. 754,

L. n. 160/2019

0,86%

0

1,06%

1,14%

Aree fabbricabili

art. 1, c. 754,

L. n. 160/2019

0,86%

0

1,06%

1,14%

Terreni agricoli

(se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758,
legge n. 160/2019)

art. 1, c. 752,

L. n. 160/2019

0,76%

0

1,06%

 

non previsto

 


A decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).