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Ispezioni e verifiche fiscali

Lo Statuto elenca all'art. 12 ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") specifiche garanzie per il contribuente nel caso in cui la sua attività sia sottoposta a ispezioni e verifiche contabili da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.

Le principali regole:

  • l'attività di controllo deve svolgersi durante il normale orario di lavoro dell'azienda;
  • il contribuente deve essere informato sui motivi e sulle conseguenze del controllo, sulle modalità di svolgimento, sui suoi diritti ed obblighi e sulla possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia;
  • il contribuente può richiedere che il controllo dei documenti contabili si svolga nello stesso ufficio dei verificatori oppure presso chi lo assiste o lo rappresenta;
  • il contribuente ha la facoltà di far verbalizzare le osservazioni e i rilievi propri e del legale che lo assiste;
  • i verificatori devono compiere le attività di verifica entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 solo per esigenze motivate;
  • il contribuente, conclusa la verifica, può contestare di fronte al Garante del contribuente le modalità in cui questa si è svolta;
  • chiusura delle operazioni di verifica, ha la facoltà di proporre osservazioni e richieste agli uffici competenti.


L’art. 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto una serie di disposizioni che incidono sull’attività di verifica da parte degli uffici delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza.

Gli interventi intendono sia affermare i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, sia stabilire la programmazione ed il coordinamento degli accessi presso i locali delle imprese da parte dei vari soggetti interessati, nonché la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. La Guardia di finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese.