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Razionalità delle fonti tributarie

L'art. 3 ("Efficacia temporale delle norme tributarie") dello Statuto ribadisce il principio della efficacia non retroattiva delle disposizioni tributarie, che divengono efficaci solo dopo la loro emanazione.

L'irretroattività delle norme tributarie costituisce principio generale del nostro sistema tributario.

Per gli adempimenti tributari le norme diventano efficaci per i contribuenti dopo un termine minimo di 60 giorni dalla loro entrata in vigore.

I termini di prescrizione e di decadenza degli accertamenti tributari non possono essere derogati.
Lo Statuto contiene, all'art. 4 ("Utilizzo del decreto legge in materia tributaria"), il divieto esplicito di istituire nuovi tributi tramite decreto legge sia di applicare tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.