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Semplificazione degli adempimenti fiscali

Il Dlgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, ("Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento"), in attuazione dei principi dello Statuto, ha introdotto, all’art. 3, modifiche al Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 462 in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento.

Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (cd. “Decreto sviluppo”), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto, all’art. 7 (“Semplificazione fiscale”), alcuni interventi volti a semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Si ricordano, tra l’altro:

  • l’abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico, se non variati;
  • l’abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36 per cento;
  • la variazione della richiesta del rimborso d’imposta, fatta nella dichiarazione dei redditi, in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Specifiche misure di semplificazione degli adempimenti fiscali sono state introdotte dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.

Tra le disposizioni concernenti le semplificazioni in materia tributaria, contenute nel Titolo I del decreto legge n. 16 del 2012, si segnala l’art. 2, comma 1, che consente al contribuente, in caso di errori formali (quali comunicazioni non inviate, adempimenti formali non eseguiti tempestivamente), di poter continuare a fruire di benefici fiscali o di regimi fiscali opzionali, purchè tali errori vengano regolarizzati a determinate condizioni (cd. remissione in bonis).