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1865 Imposta sui fabbricati

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Era un'imposta diretta, speciale e reale. La normativa prevedeva che i fabbricati erano soggetti, in proporzione del loro reddito netto, ad un'imposta la cui aliquota uniforme era determinata da apposita legge. L'imposta colpiva il reddito netto di tutte le costruzioni, compresi i fabbricati industriali, con esclusione delle costruzioni rurali destinate all'abitazione dei coltivatori. Il reddito era accertato con il sistema della dichiarazione. Sostanzialmente il tributo si scostava dal sistema catastale, in quanto non veniva tassata la rendita media ordinaria, ma il reddito effettivo.

La legge n. 2136 del 26 gennaio 1865, nel disciplinare la nuova imposta, ebbe come obiettivo principale una separata imposizione del reddito edilizio, in modo da risolvere subito il problema della perequazione dei fabbricati senza dover attendere le complesse operazioni catastali. Si separava inoltre l'imposta fondiaria sui fabbricati da quella sui terreni.

Il tributo, fino agli inizi del 1900, non ebbe una corretta incidenza territoriale, in quanto colpì maggiormente le regioni a popolazione agglomerata piuttosto che quelle a popolazione scarsa, a causa dell'erroneo convincimento che i comuni piccoli costituissero nuclei a scarsa redditività. La conseguenza fu che nell'Italia meridionale e nelle isole i contadini che abitavano in piccoli agglomerati pagavano per le loro modeste abitazioni l'imposta risparmiata alle popolazioni agricole dell'Italia settentrionale che, al contrario, vivevano in edifici rustici situati nelle campagne, i quali, per legge, erano esenti da imposta.

Il T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, dettò precise regole circa le caratteristiche di fabbricato rurale. Così non poteva definirsi tale la costruzione abitata dal fattore, in quanto non coltivatore abituale.

Fino al 1923 gli opifici industriali concorrevano all'imposta sui redditi dei fabbricati. Con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3069 (modificato dal R.D. 8.6.1936, n.1231), gli opifici furono esclusi dall'imposta sui fabbricati, in quanto si trattava, nella generalità dei casi, di costruzioni appartenenti alla medesima persona che se ne serviva per l'esercizio dell'impresa industriale e, pertanto, soggetti ad imposta di ricchezza mobile quale parte del reddito complessivo di cat. B.