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Adempimenti dei comuni

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di ISCOP, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, nonché i regolamenti generali delle entrate, devono essere pubblicati sul presente sito internet www.finanze.gov.it.

In particolare, i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote dell’ISCOP e i regolamenti generali delle entrate sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.

I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco, invece,  hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. 

In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:

  • l’ente locale deve essere munito dell’abilitazione al Portale, e in particolare al servizio Normativa tributi enti locali, che può essere richiesta seguendo le indicazioni riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale;
  • nell’ambito del servizio Normativa tributi enti locali occorre selezionare la sezione relativa agli “altri tributi comunali” e procedere, poi, all’inserimento dell’atto seguendo le istruzioni riportate nel sito internet Assistenza on line Federalismo fiscale, accessibile agli utenti autenticati, nonché nell’apposita guida disponibile tramite il tasto Help;
  • il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. Si rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità. Indicazioni Guida

Si precisa che non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it  i seguenti atti (si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019): 

  • la deliberazione di nomina del funzionario responsabile del tributo; 
  • i meri atti endoprocedimentali con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, quali le mere proposte di determinazione delle tariffe dirette al Consiglio comunale;
  • la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle tariffe già adottate per l’anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle tariffe;
  • le deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul sito internet finanze.gov.it

Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it