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1862 Imposta di registro

tasseregistro1862

L'imposta sulla registrazione di atti che importano obblighi è antica ed ha il duplice scopo di fornire un provento fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati (conservando traccia o registrazioni di atti in modo da conferire loro autorità e certezza giuridica). E' un'imposta reale indiretta, e si identifica come tributo avente natura di tassa quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione; di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio cui si riferisce Fu istituita nel 1862 con lo scopo di unificare ed uniformare in tutto il Regno le differenti tasse di registro allora esistenti. La legge n. 585 del 21 aprile 1862 impose, infatti, l'obbligo della registrazione per "gli atti civili giudiziali e stragiudiziali e le trasmissioni di beni a causa di morte". La registrazione era eseguita su appositi registri pubblici, con l'obbligo delle parti di presentare, insieme all'originale dell'atto, una copia dello stesso, al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche. La legge prescrisse l'obbligo della registrazione in termine fisso soltanto per gli atti contenenti trasmissioni immobiliari o contratti di anticresi e per gli enti pubblici; per la maggior parte degli altri impose l'obbligo della registrazione solo in caso di produzione in giudizio o d'inserzione in un atto pubblico. Il valore imponibile era costituito, per i trasferimenti immobiliari a titolo gratuito, dalla capitalizzazione del reddito dell'immobile, mentre per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso era dato dal prezzo, salvo, in ambedue i casi, il ricorso alla stima, ove il fisco o il contribuente non avessero ritenuto che tale valore coincidesse con quello venale. Furono, inoltre, dichiarati soggetti a tassa proporzionale al valore tutti gli atti che implicavano obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori e qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili od immobili o di qualsiasi altro diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte; scontarono la tassa fissa tutti gli altri atti civili e giudiziari.

Gli atti giudiziali e stragiudiziali soggetti a tassa di registro furono costituiti dalle sentenze definitive e dalle convenzioni giudiziali. Furono esentate le sentenze in materia penale quando non si costituiva la parte civile, nonché le sentenze in materia d'imposta governativa provinciale o comunale. All'epoca erano notevoli le differenze che correvano tra le province meridionali e tutte le altre parti del Regno, rispetto all'imposta di registro sugli atti civili: nelle prime erano colpite da semplici e leggere tasse fisse, mentre nelle altre predominavano le tasse sul valore. Dopo la legge 585 del 1862 le tasse di registro sugli atti giudiziali furono riscosse o direttamente dal ricevitore o per mezzo del cancelliere. Il cancelliere ebbe quindi una duplice funzione, in quanto doveva versare all'erario l'ammontare dei diritti di originale, al netto del 10 per cento quale aggio di riscossione. Si verificò così il paradosso che alcuni cancellieri percepivano assegni superiori ad un Presidente di Corte di Cassazione. Infatti, oltre alla tassa di registro, il cancelliere riscuoteva anche il bollo, la tassa di originale, la tassa di copia, quella di repertorio, nonché quelle di ispezione e di visione. La legge n.835 del 29 giugno 1882 unificò tutte le tasse gravanti sugli atti giudiziari in un'unica tassa, da riscuotersi mediante l'uso di carta bollata, sgravando così l'onere di riscossione ai cancellieri, ai quali fu riconosciuto un aumento di stipendio. In seguito vennero emanate ulteriori disposizioni fino a quando venne emanato uil primo testo unico, con R.D. 20 maggio 1897 , n. 217, ed il primo regolamento con il R.D. 23 dicembre 1897, n. 549, successivamente oggetto di varie integrazioni e modifiche. Una parziale riforma del tributo si ebbe con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269. che, in particolare, separò l'imposta di registro da quella di successione a sua volta regolamentata con il R.D.30 dicembre 1923, n. 3270. Con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, l'imposta fu modificata, per poi approdare nel Testo Unico, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, attualmente in vigore, in base al quale, gli atti sono sottoposti al tributo in base alle distinte aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto istitutivo.