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1866 - 1973 Imposta sul valore locativo

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Era un tributo comunale istituito con decreto 28 giugno 1866. L'imposta era dovuta da chiunque, cittadino o straniero, detenesse nel territorio del comune una casa di abitazione fornita di mobili, indifferentemente se erano di proprietà o meno, e si applicava al valore locativo dei locali desunto o dal canone d'affitto reale risultante da contratto scritto regolarmente registrato o altrimenti dal canone che poteva presumersi, tenuto conto dei valori locativi correnti.

Nel 1923, il R.D.L. del 20 dicembre, n. 3063, abolì il tributo, assieme all'imposta di famiglia, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, sostituendolo con una addizionale all'imposta complementare di Stato sul reddito globale del contribuente. Le numerose preoccupazioni delle amministrazioni comunali che ne seguirono indussero il Governo ad emanare il R.D. n. 759 del 1924, in base al quale fu disposto che i comuni, che non ritenessero sufficiente alle esigenze del proprio bilancio l'addizionale all'imposta complementare, potevano essere autorizzati a riscuotere fino a tre quarti delle somme dovute a titolo di imposta sul valore locativo.

Il R.D.L. 20 ottobre 1925, n. 1944, abolì l'addizionale reintroducendo interamente l'imposta come istituita nel 1866.

La riforma della finanza locale operata nel 1931 tentò di attenuarne le conseguenze sui ceti bassi dividendo le tariffe per valore locativo e tipologie di comune, ed introducendo, in omaggio alla politica demografica fascista, la riduzione dell'imposta dovuta del 5 per cento per ogni figlio convivente e a carico di età inferiore ai 20 anni.

L'imposta sul valore locativo fu definitivamente abrogata con la riforma tributaria del 1973.