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Disciplina del tributo

L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Tale norma è stata, poi, modificata dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché dall’art. 1, comma 787, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L’imposta di soggiorno riscossa nell’ambito delle locazioni brevi è, invece, disciplinata dall’art. 4 del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il Comune di Roma, in virtù di quanto previsto dall’art. 14, comma 16, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, applica il contributo di soggiorno, per il quale è prevista una tariffa fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

Le Regioni a statuto speciale della Valle d’Aosta e del Friuli-Venezia Giulia nonché le Province autonome di Trento e Bolzano hanno introdotto, con autonomi atti normativi, un tributo proprio avente sostanzialmente il medesimo presupposto e le stesse caratteristiche dell’imposta di soggiorno, a differenza delle Regioni a statuto speciale della Sicilia e della Sardegna che applicano, invece, la normativa statale.