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Delibere comunali: adempimenti dei comuni

Le delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF devono essere approvate dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Le delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente.
Si deve aggiungere che, in virtù della modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, il quale ha soppresso all’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998, le parole “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento”, l’acconto dell’imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell’esenzione vigenti nell’anno precedente. E’ stata eliminata, infatti, la possibilità di riscuotere  già in sede di acconto l'imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno, che prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della pubblicazione sul presente sito, le delibere - ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione stabilite. Per effettuare tali adempimenti, occorre accedere all’area riservata del Portale, selezionare il Servizio Gestione Altri Tributi Comunali e, quindi, la sezione denominata Gestione addizionale comunale all’IRPEF.
Pertanto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, in applicazione del citato art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, non sono più ammesse modalità di invio delle delibere relative all’addizionale comunale all’IRPEF diverse dalla trasmissione telematica mediante il Portale, secondo quanto sopra specificato. Devono, pertanto, intendersi superate le modalità di invio degli atti individuate dall’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002.

Per conoscere le modalità d’inserimento dei dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione è disponibile un’apposita guida.

Per informazioni relative alle modalità di pubblicazione e ai dati pubblicati in materia di addizionale comunale all’IRPEF, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it.