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Legenda note

Errata corrige: indica il caso in cui viene pubblicato nuovamente il medesimo atto in quanto, a causa di un errore nella trasmissione dello stesso, il testo già pubblicato non corrisponde a quello approvato.

Non applica: indica il caso in cui il comune con espressa delibera ha stabilito di non applicare l'addizionale comunale IRPEF. La medesima nota è utilizzata anche per indicare quelle ipotesi in cui il comune ha disposto l’annullamento della delibera istitutiva dell’addizionale in precedenza adottata.

Istituisce: indica il caso in cui la delibera è istitutiva dell’addizionale comunale all'IRPEF.

Conferma: indica il caso in cui il comune ha confermato nell’anno d'imposta di riferimento l'aliquota già in vigore nell'anno precedente.

Modifica: indica il caso in cui il comune ha adottato nell’anno d'imposta di riferimento una delibera di variazione dell’aliquota vigente nell’anno precedente o di modifica dell'ambito di applicazione dell’esenzione.

Rilievo da Dipartimento finanze: indica il caso in cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha formulato un rilievo in ordine alla delibera, evidenziando una violazione della normativa vigente.

Integra pubblicazione - stessa nota istruttoria: indica il caso in cui, per la medesima delibera, venga effettuato un secondo inserimento immediatamente successivo al primo, in quanto il comune ha adottato un sistema di aliquote ed esenzioni tale da superare il numero di righe a disposizione nell’applicazione. In tale ipotesi, nell’elenco generale i dati sono riportati su due righe immediatamente successive tra loro, la prima delle quali reca la dicitura "Integra pubblicazione - stessa nota istruttoria".

Annullata dal TAR: indica il caso in cui la delibera è stata annullata dal giudice amministrativo di primo grado, a seguito d'impugnativa proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Osservazione: indica il caso in cui la delibera è al controllo dell'ufficio e presenta alcune difformità dalla legge statale.

Comune con delibera di dissesto: indica il caso in cui la delibera di determinazione delle aliquote e delle tariffe è stata adottata a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente locale ai sensi degli artt. 244 e ss. del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).

Efficacia delibera sospesa per il [2016/2017/2018] nella parte in cui prevede aumenti (art.1, c.26, l.208/2015): indica il caso in cui la delibera relativa agli anni 2016, 2017 o 2018 prevede, rispetto a quella applicabile nel 2015, un aumento del tributo per alcune categorie di contribuenti e, contestualmente, una riduzione dello stesso per altre categorie.

Efficacia delibera sospesa per il [2016/2017/2018] (art.1, c.26, l.208/2015): indica il caso in cui la delibera relativa agli anni 2016, 2017 o 2018 prevede, rispetto a quella applicabile nel 2015, un aumento del tributo per tutte le categorie di contribuenti, oppure un aumento del tributo stesso per alcune e, contestualmente, una conferma per le altre.

Comune con delibera di predissesto: indica il caso in cui la delibera è stata adottata a seguito della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis e ss. del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).

Istituisce-Comune risultante da fusione: indica il caso in cui la delibera istitutiva dell'addizionale comunale all’IRPEF è adottata da un Comune risultante da fusione.

Istituisce-Comune risultante da fusione per incorporazione: indica il caso in cui la delibera istitutiva dell'addizionale comunale all'IRPEF è adottata da un Comune risultante da fusione per incorporazione.

Annullata dal Consiglio di Stato: indica il caso in cui la delibera di determinazione delle aliquote e delle tariffe o il regolamento sono stati annullati dal Consiglio di Stato in esito al ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado resa a seguito d’impugnativa proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Trasmessa nei termini: indica il caso in cui la delibera, seppure pubblicata oltre il termine del 20 dicembre dell'anno a cui essa si riferisce (previsto dall’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 affinché la delibera stessa abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione), deve ritenersi applicabile in quanto trasmessa nei termini.

Inapplicabile per il [anno] ex art. 1 c. 169 l. 296/06 (adottata oltre termine bilancio): indica il caso in cui la delibera è stata approvata oltre il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione con la conseguenza che – ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – essa è inapplicabile per l’anno di riferimento e trovano, pertanto, applicazione le aliquote vigenti nell’anno precedente.

Delibera adottata per il ripristino degli equilibri di bilancio ex art. 193 c. 3 TUEL: indica il caso in cui la delibera di modifica delle aliquote è stata adottata quale misura per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).

Delibera adottata per il rientro del disavanzo di amministrazione ex art. 188 c. 1 TUEL: indica il caso in cui la delibera di modifica delle aliquote è stata adottata nell’ambito del piano di rientro del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).

Delibera adottata in via di autotutela: indica il caso in cui la delibera è stata adottata nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità, compreso quello di incompetenza dell’organo emanante, o alla correzione di un errore materiale.